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Riforma dell’art 543 cpc: un ulteriore (inutile?) onere per il creditore

In data 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021 contenete la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Tra le norme del processo esecutivo interessate dalla riforma vi è l’art. 543 c.p.c. che, così come modificato, prevede un ulteriore onere in capo al creditore procedente nel pignoramento presso terzi. La suddetta novella legislativa (cfr. art. 1 c. 32 della Legge Delega) ha introdotto due ulteriori commi all’art. 543 c.p.c. in forza dei quali il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e, successivamente, dovrà depositare telematicamente l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Tale onere è stato previsto a pena di inefficacia del pignoramento. Laddove il pignoramento venga eseguito nei confronti di più terzi, tuttavia, l’inefficacia si produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso.

In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cesseranno alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. In particolare, l’art. 543, V comma, c.p.c. dispone che “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Il successivo VI comma, invece, prevede che “qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Attenzione: Tale novità normativa si applicherà a tutte le procedure instaurate a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ossia a partire dal 22 giugno 2022 (cfr. art. 1 c. 37 della Legge Delega).

Articolo pubblicato dall’avv. Valeria Germanò

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